Art. 2. Comma 10
Viene modificato l'art. 33 del decreto-legge n. 269/03, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350.
Il concordato preventivo è una sorta di accordo tra fisco e contribuente in base al quale quest'ultimo si impegna a dichiarare un reddito minimo prestabilito in cambio di alcuni vantaggi fiscali.
Il reddito minimo si calcola prendendo a base il reddito 2001 eventualmente (se inferiore) adeguato a Studi di settore o parametri.
Da queste premesse risulta pertanto palese che i maggiori vantaggi sono ottenuti da quei soggetti congrui nel 2001 rispetto agli Studi di Settore o ai parametri e con un notevole aumento dei ricavi o compensi rispetto a quelli del 2001.
Il concordato 2003-2004 è un istituto in fase sperimentale, il regime definitivo dovrebbe entrare in vigore dal 2005 e avere durata triennale.
Ma affrontiamo l'argomento nei suoi vari aspetti.
Ambito temporale e soggetti ammessi
Il concordato preventivo si applica per gli esercizi 2003 e 2004 (periodo d'imposta in corso al 1.1.2003 e successivo).
Possono aderire al concordato preventivo i soggetti (qualsiasi: ditta individuale, professionista o società) titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni .
Possono aderire anche i contribuenti:
Soggetti esclusi
Non possono aderire al concordato preventivo, i soggetti che:
Vantaggi per il Contribuente
L'adesione al concordato preventivo comporta per il contribuente i seguenti vantaggi:
Concetto di compenso o di ricavo
Agli effetti degli incrementi 2003 e 2004 rispetto al 2001, si considerano compensi o ricavi quelli indicati nei seguenti articoli del TUIR:
| Art. 50 c. 1 | COMPENSI IN DENARO O NATURA PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA |
| Art. 53 |
c. 1/a) cessione di beni e prestazioni di servizi oggetto della propria attività c. 1/b) cessione di materie prime sussidiarie e semilavorati c. 2) il valore normale dei beni destinati al consumo personale |
La norma dovrà essere coordinata con la versione 2004 del TUIR nella quale l'art. 53 è diventato art. 85.
Adesione al concordato e reddito minimo
Per aderire al concordato preventivo si dovrà presentare in via telematica una comunicazione all'Agenzia delle entrate tra il 1 gennaio ed il 16 marzo 2004 (salvo proroga) s econdo le modalità e sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
La presentazione, della comunicazione di adesione al concordato preventivo impegna il contribuente a dichiarare un reddito minimo, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
Pertanto il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo deve dichiarare:
| Anno | Ricavi o Compensi | Reddito |
| 2003 | Non inferiori a quelli relativi al 2001, determinati considerando il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, o dei parametri e maggiorati del 8 per cento | Non inferiore al reddito 2001 incrementato del 7 per cento e comunque non inferiore a 1.000 euro |
| 2004 | i sopraindicati ricavi o compensi concordati per il 2003, ulteriormente maggiorati del 5 per cento | Il sopraindicato reddito minimo concordato per il 2003 aumentato del 3,50 per cento e comunque non inferiore a 1.000 euro |
Per il 2003 i valori dei ricavi o compensi e il reddito minimo possono essere ottenuti ai fini dei redditi e dell'IVA anche con l'adeguamento in dichiarazione.
Per il 2004 l'adeguamento al reddito minimo può essere fatto in dichiarazione senza sanzioni, mentre i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dei redditi e dell'IVA; è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione, ai soli fini dei ricavi o compensi, se la soglia dei ricavi o compensi minimi può essere raggiunta con un incremento non superiore 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. In questo caso l'adeguamento in dichiarazione ha il costo di una sanzione pari al 5% delle imposte relative alla differenza fra i ricavi e compensi concordati e quelli risultanti dalle scritture contabili.
Perdite e adesione al concordato
In attesa dei chiarimenti ufficiali la situazione relative alle perdite dovrebbe essere così riassumibile:
Perdite nel 2001
L'eventuale perdita nel 2001 produce un reddito da concordato 2003 e 2004 pari a zero, di conseguenza si ritiene di dover dichiarare il reddito minimo di 1.000 euro per il 2001 e di 1.035 euro per il 2004.
Perdite pregresse
Se relative a soggetti in contabilità ordinaria sono legittimamente riportabili agli esercizi successivi compresi il 2003 e 2004 oggetto del concordato fiscale, le stesse perdite dovrebbero poter essere utilizzate per abbattere quella parte di reddito di base, soggetto a tassazione ordinaria.
Come determinare il reddito base del 2001
Per determinare gli importi minimi, si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso all'1.1.2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero sulla base dei parametri.
Se i ricavi o compensi dichiarati ( nel 2001 ) sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo può avvenire previa adeguamento a questi ultimi (sia ai fini IVA che ai fini del reddito con relative addizionali) e al pagamento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, l'adeguamento dovrà essere fatto prima della data di presentazione della comunicazione di adesione (16.03.2004), con le modalità stabilite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di società di persone l'adeguamento ai fini degli studi di settore o dei parametri sarà effettuato dalla società ai fini IVA e dai soci esistenti al 31.12.2001 ai fini delle Imposte sui redditi.
In alternativa la società potrebbe far valere la congruità ai fini dei redditi, attraverso l'adesione alla Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi (Concordato non a regime) con la presentazione di una istanza di definizione ex art. 7 legge 289/02.
Circa il valore al quale adeguare il risultato del 2001, in attesa delle istruzioni ministeriali ipotizziamo che per gli studi di settore l'adeguamento debba essere fatto al valore puntuale (quello più alto).
Codici tributo per i versamenti conseguenti all'adeguamento dei ricavi o compensi 2001 agli studi di settore o parametri
Codici tributo per i versamenti conseguenti all'adeguamento dei ricavi o compensi 2001 agli studi di settore o parametri
I codici sono:
4725 adeguamento ai fini IRPEF
2117 adeguamento ai fini IRPEG
3814 adeguamento per addizionale regionale
3819 adeguamento per addizionale comunale
Ai fini Iva sono utilizzabili i codici già previsti 6493 adeguamento Iva ai parametri e 6494 adeguamento Iva agli studi di settore.
Attenzione: Ai fini del concordato preventivo il successivo comma 52 prevede che aderendo ai condoni fiscali 2002 non è obbligatorio adeguare il reddito 2001 a parametri o studi di settore. In questo caso il valore di base 2001 sarà comunque quello maggiore risultante dagli studi di settore o dai parametri.
Vale a dire che un soggetto non congruo per il 2001 perché ha dichiarato ricavi per 80 mentre dagli studi di settore emerge un valore di 100, se aderisce al condono tombale 2002 non dovrà adeguare il suo reddito 2001 agli studi di settore ma ai fini della determinazione dei redditi 2003 e 2004 dovrà considerare il valore base di 100 del 2001.
Ai fini della determinazione dei ricavi o compensi del 2001 presi a base per il calcolo dei redditi da concordato:
Imposte sul reddito
Ai fini della tassazione sul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta 2003 e 2004, rispetto a quello relativo ai periodo d'imposta 2001, l'imposta è determinata separatamente applicando l'aliquota del 23 per cento .
Nelle società di persone, la differenza fra reddito 2001 e redditi 2003/2004 e calcolata in capo alla società, e non in capo ai soci ai quali sarà poi attribuita pro-quota il reddito in parte agevolato.
| Reddito 2001 | Reddito 2003 o Reddito 2004 | Differenza Positiva | Fino al reddito 2001 tassazione normale | Quota eccedente il reddito 2001 = 23% di imposta sui redditi |
L'aliquota da applicare separatamente passa dal 23 al 33 per cento :
Contributi previdenziali
Sulla quota di reddito che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità descritte, non sono dovuti contributi previdenziali (per la quota eccedente il minimale reddituale), salva la facoltà, per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.
IVA e IRAP
Non ci sono agevolazioni ai fini IVA o IRAP.
Esonero emissione documenti fiscali
Altro vantaggio consiste nell' esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale con decorrenza dalle operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione, salvo che il documento non venga richiesto dal cliente.
Resta comunque l'obbligo di calcolare l'IVA periodicamente dovuta tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.
Vantaggi in tema di Accertamento
I redditi d'impresa e di lavoro autonomo relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato non potranno essere oggetto di accertamento che si basa su una ricostruzione induttiva o analitico induttiva del reddito, vale a dire che sono inibiti gli accertamenti relativamente a:
Le altre forme di accertamento sono consentite (es. accertamento analitico) tuttavia l'azione accertativa è preclusa in ogni caso, quando il maggior reddito accertabile è inferiore o pari al 50% di quello dichiarato.
Si crea così una franchigia pari al 50% del reddito dichiarato che pone il contribuente concordatario al riparo dagli accertamenti, naturalmente entro il citato limite del 50%.
Mancato rispetto dei redditi minimi previsti
Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi concordati, deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e comporta la decadenza, dei benefici previsti, (tassazione ridotta, e limitati poteri di accertamento), per quanto riguarda gli obblighi di emissione dei documenti fiscali, l'obbligo riprende dal periodo d'imposta successivo a quello in cui non si è raggiunto il reddito minimo.
In questo caso l'ufficio emette per il periodo interessato, accertamento parziale, sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dalle regole sul concordato preventivo.
Per quanto riguarda i periodi di decadenza dai benefici bisogna distinguere se il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi concordati avviene nel 2003 nel qual caso i benefici si perdono per il 2003 e per il 2004, mentre se avviene nel 2004 i benefici si perdono per il solo periodo d'imposta 2004 per il quale non si è raggiunto il risultato concordato.
Rimangono comunque salve le ipotesi di accadimenti straordinari e imprevedibili che potranno essere definite con l'ufficio tramite il procedimento di accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/97.
A decorrere dal 2 ottobre 2003 è soppresso l'articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale .
Nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato , ai quali siano constatate:
È disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività , ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2 del citato D.lgs. n. 471 del 1997, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.
In deroga all'articolo 19, comma 7 del D.Lgs. n. 472/97 il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo .
La disposizione non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro . Le presenti regole sulla sospensione dell'attività non si applicano alle violazioni constatate prima del 2 ottobre 2003.