speciale riforma del mercato del lavoro - il lavoro a progetto

contratto di lavoro a progetto

Le nuove disposizioni introdotte dall’art. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, in attuazione della Legge 14.2.2003 n. 30 (Riforma Biagi) ridisegnano i rapporti di lavoro collocati nell’area intermedia tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato e tipicamente disciplinati come collaborazioni coordinate e continuative. Essi vengono ora ricondotti in una nuova disciplina definita del LAVORO A PROGETTO.

Tali rapporti, infatti, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, ora devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, che sono determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato e nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, ma comunque indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Tutti i rapporti di collaborazione privi di un progetto saranno considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.

Per i contratti già in essere, stipulati secondo la vecchia disciplina, quelli con scadenza antecedente al 23.10.2004 potranno proseguire fino al termine naturale previsto; quelli in scadenza dopo la predetta data e quelli a tempo indeterminato, se privi di progetto o programma, saranno efficaci fino al 23.10.2004, salvo termini più ampi previsti da futuri accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Quello che più differenzierà il Contratto di lavoro a Progetto rispetto al ‘vecchio’ Co.co.co. riguarda la figura del lavoratore che dovrà essere necessariamente, per poter affidargli un progetto specifico o un programma di lavoro, una persona di provata esperienza e non certo un giovane di prima occupazione.

Altra considerazione riguarda il contenuto del contratto che si fonda nella elaborazione di uno o più progetti o programmi di lavoro. Elaborare un ‘Progetto specifico’ significa programmare qualcosa di innovativo nell’ambito della propria attività, mentre elaborare e concordare un ‘Programma di lavoro’ rientra più facilmente nella tipicità dell’attività svolta. Per questo si può presumere che le aziende si orienteranno più facilmente nell’individuazione di un programma di lavoro piuttosto che in un progetto.

Per evitare che la maggior parte degli attuali co.co.co. siano trasformati in contratti di associazione in partecipazione il legislatore ha previsto che tali rapporti, in mancanza di una reale partecipazione e presenza del soggetto all’attività svolta, verranno considerati di lavoro subordinato.

E’ da ricordare inoltre che dall’1.1.2004 i compensi derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro rientreranno nella sfera contributiva delle collaborazioni coordinate e continuative.

Sotto il profilo fiscale, i redditi derivanti da rapporti di lavoro a progetto continueranno, se non saranno modificati a breve, ad essere tassati secondo l’art. 47 lettera c-bis) del TUIR (redditi assimilati al lavoro dipendente).

La contribuzione alla Gestione Separata sarà allineata a quella della Gestione Commercianti e, quindi, dall’1.1.2004 aumenterà al 17,39% per il primo scaglione. Inoltre, aumenterà dello 0,20% annuo fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.

Il Ministero del Lavoro ha comunque annunciato l’emanazione di una circolare di chiarimento in tema di lavoro a progetto.

SINTESI

Il CONTRATTO

dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà contenere:

  1. la durata
  2. il Progetto o Programma di lavoro
  3. il corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro (tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto)
  4. i tempi e le modalità di pagamento
  5. il coordinamento col committente
  6. le misure di sicurezza

La risoluzione del contratto avviene al momento della realizzazione del Progetto o Programma che ne costituisce l’oggetto; è possibile il recesso prima della scadenza sia per giusta causa, sia secondo quanto previsto nel contratto.

DIRITTI E TUTELE DEL LAVORATORE

Nulla cambia rispetto alle tutele assistenziali e previdenziali previste per i Co.co.co:

  1. indennità di maternità
  2. indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero
  3. infortuni sul lavoro

Tali eventi non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo.

relazione contratto progetto mattiuzzo

Incontro di formazione di sabato 29 Novembre 2003 con Avv. Flavio Mattiuzzo
Breve relazione dei lavori svolti -
Portogruaro – Aula Magna I.S.I.S. Luzzatto

IL LAVORO A PROGETTO (Art.61 e segg. Dlgs.276/2003 ‘legge Biagi’)

L’introduzione della riforma Biagi, parte da un’analisi dell’art. 2094 del codice civile (lavoro subordinato), art. 2222 (lavoro autonomo), e L.300/70 Statuto dei lavoratori, fondamentali per la comprensione della sottile differenza tra lavoro autonomo e subordinato.

Le disposizioni sul “contratto a progetto” rappresentano una delle novità più interessanti della riforma del lavoro, anche se le collaborazioni coordinate e continuative già in essere e non riconducibili ad un progetto o ad una fase di esso, manterranno la loro efficacia fino alla scadenza o comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

La nuova concezione di lavoro a progetto si colloca in quella “zona d’ombra” che esiste tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato.

Dopo l’entrata in vigore dello Statuto del Lavoratori, con particolare riferimento all’Art.18, le aziende hanno sempre trovato difficoltà a superare il limite delle 15 unità che rappresentava il “confine” per la sua applicazione; si è resa necessaria, perciò, la necessità di regolamentare i contratti di lavoro cosiddetti atipici al fine di non impedire lo sviluppo aziendale e creare un freno per l’economia.

Con l’avvento delle collaborazioni coordinate e continuative il lavoro atipico ha conosciuto un vero e proprio “boom” ma ben presto si è arrivati ad un abuso di tale fornitura di lavoro, non tanto per la forma ma per il contenuto della prestazione lavorativa stessa: una buona fetta di questi contratti è stata utilizzata per mascherare quelli che a tutti gli effetti sono dei rapporti di lavoro subordinato (anche in ambito pubblico si sono raggirati i blocchi alle assunzioni).

Di nuovo il legislatore si è trovato di fronte alla necessità di trovare una nuova sfera applicativa per questo tipo di contratti che non inducesse ad abusarne, ed ecco allora l’avvento dei contratti a progetto.

Con questo tipo di contratti il legislatore si preoccupa di creare una distinzione netta tra lavoratori autonomi e subordinati e nei casi in cui ci possano essere dei dubbi non lascia spazio, almeno per ora, a diverse interpretazioni: se manca anche un solo requisito di quelli necessari per porre in essere un contratto a progetto il lavoratore viene considerato subordinato dalla data di stipula dello stesso (‘pena’ la trasformazione in lavoro subordinato dalla stipula).

L’Art.61 stabilisce i principi generali che devono essere rispettati per poter stipulare un contratto di questo tipo senza correre il rischio di contestazioni in caso di visite ispettive; viene definito come ‘progetto’ la realizzazione di un’opera compiuta, come ‘programma di lavoro’ una fase del progetto, e ‘fase di esso’ una parte del programma .

Il contratto deve avere solo una forma: un determinato compenso con base di calcolo determinabile, deve essere chiaramente indicato il progetto o una fase di esso (è un elemento caratterizzante del contratto) e vengono ritenuti nulli tutti i contratti non stipulati in forma scritta.

La durata deve essere determinata o determinabile, in nessun modo è concepibile un lavoro a progetto a tempo indeterminato in quanto al termine di esso si rende nullo anche il bisogno della prestazione lavorativa.

Per quel che riguarda la forma, nell’art.62, si precisa anche che i metodi di esecuzione del progetto devono essere coordinati al committente in modo tale da non pregiudicare l’autonomia del rapporto.

Il corrispettivo è regolamentato dall’art.63; esso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve avere come punto di riferimento i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo (non subordinato) nel luogo ove il progetto viene svolto. Quindi ci si riferirà alla tariffe stabilite per i lavoratori autonomi (se ci sono).

Nell’indicazione del corrispettivo è meglio non indicare una tariffa oraria, bensì un importo omnicomprensivo prevedendo una riduzione dello stesso in caso di inadempienze.

A completamento del quadro del lavoro a progetto vengono inserite anche delle tutele per i lavoratori; il lavoratore a progetto quando subisce un infortunio ha diritto ad una proroga, quindi questo non comporta l’estinzione del rapporto che invece rimane sospeso senza l’erogazione del corrispettivo.

Salvo accordi diversi in caso di malattia non è prevista una proroga del contratto che si estingue alla normale scadenza prefissata; in caso di maternità alla scadenza del contratto la lavoratrice ha diritto ad un’estensione del contratto pari a 180 gg ma questo diritto decade nel momento in cui la prestazione, oltre la scadenza naturale, diventi impossibile.

Essenzialmente questi sono i punti salienti di questa nuova tipologia di lavoro autonomo che però, ad una prima analisi, mostra ancora molti punti deboli e discrepanze con le altre normative in vigore.

Bisogna sottolineare infatti che in questo tipo di contratto non viene tenuto conto del ‘principio dell’indisponibilità del tipo’ sancito dal nostro diritto.

Questo è il principio fondamentale che permette ai giudici di partire da un fatto concreto e risalire alla fattispecie del caso; concretamente è l’associazione tra il reato commesso e la pena da infliggere. Se il fatto non costituisce reato l’imputato viene assolto.

Ad esempio: se il collaboratore ha tutte le caratteristiche di un lavoratore subordinato (etero-direzione, orari, sanzioni disciplinari, ecc.), il giudice al di là di quanto scritto nel contratto di collaborazione, si riferirà al lavoro subordinato.

Nel contratto a progetto il legislatore stabilisce che se manca anche un solo elemento di quelli previsti vi è la pena della trasformazione del rapporto come subordinato a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del contratto ed il recupero dei contributi.

Questa normativa sembra avere tutte le caratteristiche di una norma sanzionatoria : l’ art. 69 nasconde l’automaticità del recupero contributivo Inps (nel dubbio, si tratta per legge di lavoro subordinato!), in quanto ha sancito l’inversione dell’onere della prova: ora è il solo datore di lavoro/committente che deve provare che non si tratta di lavoro subordinato… l’Inps non ne ha più bisogno in quanto c’è già una presunzione di legge!

Ecco quindi che, applicando la norma in modo letterale, potremmo trovarci di fronte al caso in cui pur mancando un presupposto (ad esempio la possibilità di determinare un compenso secondo una precisa base di calcolo o, ancora meglio, la possibilità di determinare un metodo preciso per la realizzazione del progetto) ma non trovandoci di fronte ad un chiaro caso di lavoro subordinato saremmo costretti a subire la pena prevista: trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato con recupero contributivo, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il lavoro a progetto è reiterabile, ma ci sono ancora due scuole di pensiero: una fa riferimento al carattere di eccezionalità del progetto (quindi non reiterabile), l’altra che essendo una ‘fase di lavoro’ all’interno di un programma o ciclo produttivo…., si tratti di un contratto rinnovabile.

Per tutelarsi dalla possibilità che il collaboratore si attivi contro il committente (che disconosca il progetto e quindi richieda i contributi come dipendente) è opportuno che il progetto sia certificato sia all’inizio del contratto, sia alla fine.

Sono escluse dall’applicazione di questo tipo di contratto a progetto le prestazioni di lavoro occasionali, cioè quelle di durata non superiore a trenta giorni nell’anno solare con lo stesso committente e che abbiano un compenso inferiore a € 5.000,00.

Anche per le prestazioni occasionali è meglio che ci sia un incarico scritto, visto che ora c’è il problema fondamentale dell’onere della prova (nel dubbio è per legge considerato lavoro subordinato)!

Concludendo la trattazione del lavoro a progetto possiamo dire che, attualmente, rappresenta ancora un terreno insidioso proprio per la presunzione del rapporto di lavoro subordinato che grava su di esso; da qui nasce la necessità di una grande cautela e precisione riguardo al suo utilizzo.

La giornata formativa si è conclusa con le risposte ai quesiti su casi concreti che si sono presentati ai partecipanti.

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