speciale riforma del mercato del lavoro - contratto di lavoro intermittente o a chiamata

Fra la società ________________________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in_________________, c.f. _________________, di seguito indicata anche come datore di lavoro e il signor ________________ nato il _______________ a ______________________ residente in ________________________, di seguito indicato anche come lavoratore

premesso che

si conviene e stipula

quanto segue :

  1. Oggetto del contratto

    1.1 Con il presente contratto il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare l'attività lavorativa per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente per fare fronte alle esigenze che si possono presentare in periodi predeterminati e, più precisamente per prestazioni da rendersi il fine settimana, generalmente nelle giornate di venerdì e sabato, nonché nei periodi delle ferie estive, intendendosi per tali quelli compresi fra il 30 giungo e il 30 agosto di ogni anno, o delle vacanze natalizie, intendendosi per tali quelli compresi fra il 15 dicembre di un determinato anno e il 6 gennaio dell'anno successivo, o delle vacanze pasquali, intendendosi per tali quelli compresi fra il decimo giorno antecedente la Pasqua e il lunedì dell'Angelo.

  2. Durata del contratto e sperimentalità dello stesso

    2.1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato a tempo determinato

    2.2. L'inizio di efficacia del presente contratto e del rapporto di lavoro è sottoposto a termine iniziale sicchè il contratto diverrà efficace e produttivo di reciproci effetti a decorrere dal quinto giorno successivo alla sua sottoscrizione, cioè dal _____________ .

    2.3. Datore di lavoro e lavoratore si danno reciprocamente atto che il presente contratto rientra fra quelli sperimentalmente introdotti dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 e convengono che ove per fatto del legislatore o della pubblica autorità anche di vigilanza si dovesse porre fine alla sperimentazione il contratto si intenderà automaticamente risolto essendo questa comune ed essenziale volontà delle parti stipulanti

  3. Ipotesi oggettive e soggettive che legittimano il contratto

    3.1. La conclusione del presente contratto è legittimata dal punto di vista soggettivo dal fatto che il lavoratore ha già compiuto i 45 anni di età, è stato espulso dal ciclo produttivo ed è iscritto nelle liste di collocamento.

    3.2. Dal punto di vista oggettivo il presente contratto è legittimato dal fatto che la professionalità propria delle mansioni caratterizzante la prestazione intermittente e discontinua non sono agevolmente reperibili sul mercato del lavoro e che l'attività produttiva della società datrice di lavoro è soggetta a punte di lavoro non sistematicamente ricorrenti e programmabili concentrate in periodo predeterminati coincidenti con ilo fine settimana, con le ferie estive, natalizie o pasquali.

  4. Mansioni e luogo della prestazione

    4.1. Le mansioni cui il lavoratore verrà adibito in occasione delle chiamate sono quelle di macellaio e quelle con le stesse connesse.

    4.2. Il luogo della prestazione è quello della sede aziendale della società datrice di lavoro, ferma la possibilità della datrice di lavoro stessa e la disponibilità del lavoro di comandare e di eseguire, in caso di accettazione della chiamata, prestazioni lavorative anche in trasferta.

  5. Preavviso di chiamata, chiamata, libertà dall'obbligo di disponibilità, libertà del rifiuto della chiamata

    5.1. Il lavoratore non ha l'obbligo di restare a disposizione della società datrice di lavoro, è libero di assumere incarichi anche presso altri datori di lavoro, non garantisce per nessun periodo la propria disponibilità in attesa di utilizzazione

    5.2. Il lavoratore è altresì libero dall'obbligo di rispondere alla chiamata e può anche rifiutarla senza dover rendere giustificazione di alcun genere e senza che il rifiuto possa in alcun modo essergli addebitato.

    5.3. In ogni caso la chiamata da parte della società datrice di lavoro dovrà aver luogo con almeno un giorno lavorativo di anticipo rispetto al giorno nel quale dovrà avere inizio la prestazione.

    5.4. La chiamata potrà essere effettuata anche verbalmente e per mezzo di telefono.

    5.5. Qualora il lavoratore accetti la chiamata dovrà prendere servizio nell'ora e per il tempo fissati dal datore di lavoro, comunque nel rispetto delle norme sull'orario di lavoro, delle disposizione sulle pause e riposi giornalieri e settimanali.

  6. Trattamento economico e normativo del lavoratore e insussistenza dell'obbligo di erogazione dell'indennità di disponibilità

    6.1. Il trattamento economico riservato al lavoratore è, anche ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, quello fissato nelle tabelle del CCNL ______________ valido per le imprese del settore _________ per il personale che svolge funzioni di operaio specializzato addetto alla macellazione, alla lavorazione ed alla trasformazione della carne.

    6.2. La retribuzione oraria da assumersi a riferimento per il calcolo della retribuzione dovuta sarà la seguente:

    paga base €

    contingenza €

    terzo elemento €

    ____________________________

    totale orario €

    6.3. La retribuzione dovuta in occasione di ogni singola chiamata sarà corrisposta con periodicità mensile, anche mediante accredito su conto corrente del lavoratore e sulla base di specifica busta paga, mentre le mensilità aggiuntive verranno corrisposte alle scadenze contrattuali applicando ai corrispettivi maturati per prestazioni correnti nei dodici mesi precedenti la percentuale dell' 8,33 %.

    6.4. Le somme da accantonare a titolo di TFR saranno determinate dividendo i corrispettivi maturati dall1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno maggiorati dei ratei afferenti alle mensilità aggiuntive per 13,5.

    6.5. Il trattamento normativo è quello previsto obbligatoriamente dalla legge.

    6.7. Le parti si danno reciprocamente atto che non sussistendo l'obbligo del lavoratore di restare a disposizione della società datrice di lavoro nel tempo intermedio intercorrente fra una chiamata e l'altra, che il lavoratore in tale tempo intermedio è libero di eventualmente occuparsi anche presso altri datori di lavoro e che, infine, il lavoratore è altresì libero di non rispondere alla chiamata, non sorge il corrispondente obbligo di erogare l'indennità di disponibilità

    6.8. La prestazione lavorativa intermittente resa di volta in volta in occasione di ogni singola chiamata verrà rilevata con i normali criteri di rilevamento, mediante annotazione sul foglio presenze della durata della prestazione stessa ovvero, qualora venga istituito un sistema di rilevamento meccanico o meccanografico con il cartellino orologio o con apposito badge magnetico.

  7. Misure di sicurezza

    7.1. Il lavoratore riconosce di aver ricevuto specifica informazione in relazione alle misure di sicurezza connesse con il tipo di attività dedotta incontratto; di essere stato reso dettagliatamente edotto dei rischi generici e specifici connessi con tale attività, di aver preso visione del piano di sicurezza aziendale e della relativa documentazione.

    7.2. A tal fine al lavoratore viene consegnata una copia del piano di sicurezza e dell'analisi dei rischi aziendali.

  8. Obbligo di non discriminazione

    8.1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore ha diritto a ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente corrispondente e comunque non meno favorevole rispetto a quello riservato al lavoratore di pari livello occupato a tempo pieno, a parità di mansioni svolte.

    8.2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.

    8.3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo.

  9. Consegna del regolamento disciplinare e attestazione di presa visione

    9.1. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto viene consegnato al lavoratore copia del regolamento disciplinare affisso in azienda.

    9.2. Il lavoratore, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di ricevere copia del regolamento disciplinare ed attesa che tale copia è conforme a quella che gli è stata mostrata affissa negli uffici aziendali, in luogo accessibile a tutti.

  10. Dichiarazione di volontà

    10.1. Le parti si danno atto che è volontà comune non instaurare un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ma che risponde ad un comune interesse intrattenere un rapporto a chiamata con libertà del lavoratore di non restare a disposizione del datore di lavoro e di non accettare la chiamata.

    10.2. Le parti fin da ora dichiarano che è comune ed essenziale volontà che il presente rapporto non si converta in contratto a tempo pieno, cosa che invece vogliono sia esclusa in modo assoluto.

  11. Iscrizione nel libro di matricola

    11.1. Il lavoratore al momento dell'assunzione verrà iscritto nel libro di matricola con il numero________.

  12. Dichiarazioni del lavoratore ai fini previdenziali e fiscali

    12.1. Il lavoratore dichiara di fruire già in altra sede delle detrazioni fiscali riconosciute ai lavoratori dipendenti e di non avere pertanto diritto ad usufruire di tali detrazioni nel presente rapporto di lavoro.

    12.2. Il lavoratore dichiara che non sussistono condizioni di incompatibilità o incumulabilità delle retribuzioni ritraibili da presente rapporto con gli altri tipi di reddito da lui goduti.

  13. Rinvio

    13.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto individuale valgono le disposizioni

Il datore di lavoro                    Il lavoratore

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